Separazione
Molto spesso il genitore obbligato al mantenimento del figlio e/o del coniuge a seguito di separazione personale, si interroga sulla modificabilità del contributo a suo carico così come disposto in sede separativa.
Posto che l’assegno di mantenimento non rimane statico nel tempo una volta quantificato perché rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, è comunque possibile che nella situazione patrimoniale dei coniugi intervengano circostanze e fatti sopravvenuti giustificativi di una modifica di tale contributo.
Tuttavia, la revisione dell'assegno non è automatica, ma può essere disposta dal giudice con apposito provvedimento emesso a seguito di ricorso delle parti ex art. 710 c.p.c., con cui è possibile chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il giudice, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori e dispone l'aumento o la diminuzione del quantumdell'assegno dovuto.
Per la modifica delle condizioni di separazione, però, anziché rivolgersi al Tribunale gli ex-coniugi possono ora trovare un accordo anche mediante la procedura di negoziazione assistita da avvocati, una delle maggiori novità previste dal DL 132/2014, così come modificato dalla relativa legge di conversione n. 162/2014.
Fatte tali doverose brevi premesse procedurali, passiamo alle cause che possono determinare la revisione dell’assegno di mantenimento.
Senza dubbio una circostanza che potrebbe comportare la riduzione o l’aumento dell'assegno di mantenimento è un considerevole miglioramento o peggioramento della situazione economica dei coniugi.
Così, se il coniuge obbligato prova che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere un’attività lavorativa percependo reddito, è probabile che venga accolta la richiesta di riduzione proporzionale dell'importo dell'assegno di mantenimento; al contrario, legittima sarà la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore dell'avente diritto che abbia perduto, non per sua colpa, la propria occupazione lavorativa. Allo stesso modo, qualora il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica o, ad esempio, versi in condizioni di salute tali da comportare importanti spese a suo carico per le relative cure, sarà legittima la richiesta di riduzione dell’assegno.
La Cassazione, tuttavia, ha specificato che non legittima la riduzione dell'assegno, l'eventuale prepensionamento dell'avente diritto, in caso di persistenza di una significativa differenza economica tra le rispettive condizioni patrimoniali (Cass. n. 4178/2013).
Anche la costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al pagamento in favore dell'altro coniuge e/o dei figli, ovvero la nascita di un ulteriore figlio, generato con un nuovo partner, rappresenta una causa giustificativa la revisione dell’assegno.
Posto che, senza dubbio, la costituzione del nuovo nucleo familiare non implica l'estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione, tale circostanza può determinare una revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento nelle ipotesi in cui dalla nuova relazione derivi un miglioramento o un peggioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore.
In sede di modifica delle condizioni di separazione, poi, nel valutare le rispettive condizioni economiche dei coniugi il giudice dovrà tenere conto anche della eventuale convivenza more uxorio dell'avente diritto con altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà legittimare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento da parte del debitore se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica dello stesso, sempre che si tratti di un’unione stabile, continua e regolare (Cass. n. 17195/2011).
Con specifico riferimento al contributo al mantenimento della prole, infine, è bene evidenziare che tra i criteri fondamentali per la quantificazione di tale contributo la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio" (art. 337-ter c.c.), in rapporto al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori ed in ragione di un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico del figlio.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'aumento delle esigenze del figlio, notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità, non ha bisogno di specifica dimostrazione e legittima di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, purché l'incremento del contributo di mantenimento sia adeguato alle disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 2191/2009; Cass. n. 17055/2007; Cass. n. 400/2010).È bene specificare che si è qui parlato di revisione delle condizioni di separazione, ma è possibile agire anche per la modifica delle condizioni di divorzio, parimenti attraverso procedimento dinnanzi al Tribunale o mediante la procedura di negoziazione assistita, qualora siano mutate in concreto le condizioni esistenti al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale.